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Disabilità e web

Proseguo le mie riflessioni su un altro tema di notevole interesse nel presente contesto digitale, in quanto esiste una parte della comunità in cui abitiamo che rimane silenziosa e inerme di fronte a questo nostro modo di vivere così frenetico, veloce e spesso poco attento verso chi ci sta accanto: verso coloro che più di tutti hanno bisogno del nostro aiuto e cura nel mondo reale così come in quello virtuale, i disabili e gli anziani.

La Società dell’Informazione

In questa era digitale ci siamo decisamente resi conto di quanto sia cambiato il modo di comunicare, di gestire il nostro quotidiano e di confrontarci con il mondo esterno in maniera tanto innovativa quanto complicata.

Ci troviamo nella cosiddetta “Società dell’Informazione” ove tutto gira intorno ai dispositivi elettronici.

Oggi ognuno di noi per acquisire qualsiasi tipologia di informazione fa ormai esclusivamente affidamento al web: per trovare una città o un ristorante non si guarda più la cara vecchia mappa stradale cartacea o l’elenco telefonico.

Così come, ad esempio, per produrre una ricerca per la scuola non si sfogliano più con curiosità le pagine di un’enciclopedia, con quei fogli di carta fini fini – quasi impauriti nel maneggiarli per non  rischiare di strapparli – in cui era meraviglioso trarre nella lettura approfondita tutto il sapere di cui avevamo bisogno, ma ora si digitano parole, rigorosamente “chiave”, su di una tastiera che sia di personal computer o tablet o dello stesso smarthphone.

Oggi con la “tecnologia dell’informazione”  è tutto più veloce ma  impersonale e dobbiamo cercare di stare al passo: però siamo tutti in grado di farcela? Siamo veloci quanto lei?

Tutti abbiamo la possibilità di accedere e utilizzare questa tecnologia?

No, purtroppo ad oggi questo non è ancora possibile in maniera risolutiva per  cui nasce l’esigenza di mettere ogni individuo nella condizione di poter recepire quelle capacità e quella conoscenza necessaria per fare un uso consapevole ed efficace di Internet, dei suoi servizi e contenuti.

Quindi solamente attraverso un’adeguata informazione e formazione sull’uso delle tecnologie dell’informazione e sulla tutela dei propri diritti, si potrà prevenire eventuali atti discriminatori e comportamenti che possano ledere le libertà e i diritti altrui.

Esiste però nella quotidianità quello che la dottrina chiama “digital divide[1] ossia quella “forma di disuguaglianza” che attiene alla modalità di accesso e di utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione, a discapito della propria libertà di azione e dignità di individuo.

“Digital divide” e “accessibilità”

Il divario digitale non è espressione delle sole discriminanti economiche ma anche di fattori culturali, sociali e tecnologici, per cui la differenza non è vista solo tra povero e ricco ma anche tra coloro che sono già in grado di utilizzare le tecnologie, in quanto ne hanno la conoscenza, gli strumenti e le capacità per essere considerati “digitalmente attivi”.

E coloro che invece per conoscenza e per mancanza di accessibilità (limitata “autonomia personale”, fisica o sensoriale) non sono in grado di far parte della immensa “comunità virtuale” e quindi sono da considerarsi “digitalmente passivi”.

Il perno di questa disuguaglianza è la cosiddetta “accessibilità”: prima questo termine rispondeva esclusivamente ad un’esigenza di superamento delle “barriere architettoniche”  per quelle persone che, limitate nella propria autonomia personale, non sono in grado di accedere liberamente e senza ostacoli in determinati spazi architettonici – come la propria abitazione o luoghi e uffici pubblici, o salire su un mezzo di trasporto pubblico.

Oggi nella Società dell’informazione essa risponde anche all’esigenza di consentire a tutta la comunità di poter accedere senza restrizioni al mondo virtuale.

Difatti al fine di eliminare il divario sociale tra soggetti con disabilità e i cosiddetti “normodotati” in un contesto urbanistico, si assume la necessità di progettare a monte edifici senza barriere architettoniche, al fine di agevolare le persone con disabilità, che siano temporanee o permanenti, a vivere nel rispetto della propria dignità e nell’affermazione del proprio diritto alla libertà di movimento.

Così come oggi si assume la necessità di diminuire il divario digitale esistente tra le due categorie di soggetti, al fine di consentire la medesima fruibilità ai sistemi informatici senza ricadere in forme di disuguaglianza e di emarginazione.

Creando così adeguate condizioni per superare quelle particolari barriere, generate con lo sviluppo delle nuove tecnologie dell’informazione, che identifichiamo con il termine di “barriere digitali”.

A tal fine, partendo dal presupposto che non siamo tutti uguali nel nostro essere e nella nostra struttura umana, occorre progettare e mettere in atto un piano cosiddetto “universale”.

Esso assume il compito di individuare le diverse esigenze di ogni singolo individuo e sensibilizzare la comunità all’affermazione dell’uguaglianza, dell’accoglienza, del rispetto dell’“altro” e quindi ad essere in grado di affrontare consapevolmente il problema della disabilità.

In aiuto al conseguimento di questo obiettivo si è mosso anche il Legislatore europeo e nazionale[2], e il Governo stesso, che si è assunto il compito di porre una base normativa necessaria a favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.

Espressione nazionale dell’intento di garantire un’uguaglianza dei diritti – come disciplinato nell’art.3 della Costituzione[3] – è rappresentato dalla cosiddetta “Legge Stanca”[4] con la quale si rende nota l’esigenza di disciplinare “la progettazione e lo sviluppo di interfacce”.

Il fine è «realizzare servizi e siti web “accessibili” a tutta la comunità», che permetta alla persona disabile di essere parte integrante dell’ambiente in cui vive e allo stesso tempo di consentire al medesimo ambiente di essere in grado di adattarsi alla specifica disabilità.

Forme di disabilità e personalizzazione delle “tecnologie assistive”

Esistono diverse forme di disabilità, da quella  visiva (parziale o totale), a quella motoria, uditiva, cognitiva, fino ad arrivare a quella tecnologica, le quali sono classificate nelle seguenti categorie:

  • disabilità sensoriali che comprendono quelle visive (non vedenti, ipovedenti e daltonici) e quelle uditive (forme di sordità che si esprimono in un diverso livello di gravità, da lieve a profondo);
  • disabilità motorie che si manifestano in un impedimento fisico, temporaneo o permanente (es. frattura, paralisi, amputazione);
  • disabilità cognitive che nascono da disabilità fisiche o psichiche di diversa natura, come ad esempio quelle genetiche (sindrome di Down), o quelle derivanti da malattie dell’encefalo o da gravi incidenti, o derivanti da disabilità dello sviluppo (autismo) o dell’apprendimento.

Le categorie qui elencate e i diversi gradi di gravità che ognuna di esse esprime, mette in evidenza di fatto il problema di riuscire ad elaborare, realizzare e gestire soluzioni hardware e software che siano adattabili a soddisfare le singole esigenze dell’utente in maniera personalizzata.

Questo al fine di individuare, per ognuna di loro, peculiari “tecnologie assistive”, ossia di fatto degli ausili,  “strumenti e  soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici[5].

Nella pratica infatti, nell’ambito delle disabilità sensoriali, come ad esempio nei confronti dei soggetti non vedenti, non essendo in grado di vedere il monitor del dispositivo elettronico, occorre avvalersi di tecnologie assistive che compensino la specifica disabilità.

Si utilizza in questo caso lo “screen reader”, ossia un software che agisce a livello del sistema operativo interpretando il testo presente sul monitor e “traducendolo” secondo un sistema di “sintesi vocale” o secondo un sistema di “display Braille”.

Oppure per disabilità visive parziali si predispongono “software ingrandenti”  e apposite tastiere che presentano tasti con lettere ingrandite o con tasti “braille”.

Così come nelle disabilità motorie, per le quali l’invalidità attiene al  controllo delle mani e quindi alla difficoltà o impossibilità nell’uso della tastiera e del mouse, si realizzano tecnologie assistive con “dispositivi in input” differenti a seconda del grado di disabilità.

Si parla difatti di particolari tipi di tastiere per lievi gravità motorie, o sistemi a comando vocale o sistemi sensoriali, in casi di grave disabilità motoria (come ad esempio la SLA).

Altresì nelle disabilità cognitive, ossia quelle che identificano soggetti che hanno difficoltà di apprendimento, comprensione e concentrazione, o soggetti che presentano disturbi psichici o di autismo, per i quali l’accessibilità al web è elemento determinante per consentire loro di comunicare e anche di lavorare, le tecnologie assistive hanno lo scopo di migliorare la loro attività quotidiana.

L’obiettivo è proprio quello di un miglioramento dell’apprendimento e della comprensione per soggetti, ad esempio i dislessici, i quali possono con sistemi di “sintesi vocale” accedere ai contenuti digitali evitando di leggere.

Oppure per soggetti con difficoltà di memoria e concentrazione per i quali l’uso combinato di sistemi di sintesi vocale con la lettura a video permette loro di apprendere in maniera più efficace.

“Disabilità tecnologiche”

In ultimo, ma non per questo meno importanti, sono le cosiddette “disabilità tecnologiche” ossia quelle disabilità che richiamano, più delle altre, il concetto di digital divide.

Esse sono espressione della difficoltà od impossibilità ad accedere ad Internet a motivo di una scarsa o inesistente conoscenza tecnologica o di motivazioni di ordine economico e sociale.

Gli individui associati a questa categoria possono essere da una parte i soggetti disabili che hanno sì accesso ai sistemi informativi ma hanno disponibilità di software e hardware ormai obsoleti e una connettività troppo lenta per poter favorire la navigazione in maniera efficace.

Dall’altra parte soggetti economicamente e socialmente deboli (es. anziani) che non hanno né quelle competenze tecnologiche essenziali né gli incentivi necessari all’apprendimento che possano aiutarli ad accedere liberamente e con semplicità al web.

Da quanto analizzato è evidente quindi che i problemi di accessibilità derivano da differenti aspetti fisici e sensoriali, quali la difficoltà di percezione delle informazioni, o di lettura di un testo, o di interazione; o aspetti prettamente connettivi e tecnologici.

Diventa pertanto doveroso rendere accessibile sia il dispositivo elettronico che l’utente disabile utilizza per navigare in Internet sia il sito web dove lo stesso desidera cercare  le informazioni d’interesse e nel quale vuole interagire.

Sito accessibile

Come rendere un sito accessibile?

Quali sono i vantaggi nella creazione di un sito accessibile?

Per rendere tale un sito web occorre fare affidamento a specifiche linee guida al fine di portare il sito stesso al massimo delle sue potenzialità, elaborando protocolli “standard” in grado di rendere i contenuti accessibili per tutti gli utenti.

L’ente che  si assume il compito di affrontare la problematica della accessibilità/disabilità e che fornisce queste linee guida[6]  è il W3C (World Wide Web Consortium)[7]. L’obiettivo che si propone è realizzare siti web organizzati e strutturati secondo quattro principi fondamentali[8].

Il sito deve essere:

  • percepibile”, al fine di permettere la visione o l’ascolto del contenuto;
  • utilizzabile”, al fine di consentire l’utilizzo del computer “digitando con la voce”;
  • comprensibile”, al fine di ricevere le informazioni con un linguaggio chiaro e semplice;
  • robusto”, al fine di definire contenuti sempre più accessibili e quindi aggiornati in base al progredire delle tecnologie.

Se nella creazione del sito web accessibile mancasse all’appello anche solo uno di questi principi, gli utenti con disabilità nel momento della navigazione nel sito d’interesse, non riuscirebbero ad utilizzarlo, pertanto diventa indispensabile adeguarsi alla regolamentazione e implementare gli standard di accessibilità.

In conclusione la possibilità di costruire siti web che, per la loro peculiare veste grafica, testuale e la propria capacità di interazione, possano essere un elemento essenziale per un miglioramento della vita quotidiana e per una maggiore integrazione nella società di tutte quelle persone che sono limitate nella propria autonomia personale, fa sì che non si interrompa il progetto di diffusione della cultura dell’accessibilità.

E’ necessario pensare il web come a quel luogo in cui diventa vitale tenere conto delle necessità di chi lo utilizza e nel quale ognuno debba essere messo nelle condizioni di potervi accedere.

Purtroppo ci troviamo di fronte ancora ad un primordiale approccio di diffusione di questa concezione, tale per cui è ancora difficile parlare di “universalizzazione dell’accessibilità”.

Per un suo coerente sviluppo, occorre proseguire nell’intento di sensibilizzazione della cultura dell’accessibilità e delle relative potenzialità che  strumenti informatici e siti accessibili possano generare.

A tale scopo occorre formare ed informare anche chi progetta, sviluppa e realizza i siti stessi poiché non sono ancora pienamente consapevoli di quanto sia importante il loro contributo nel miglioramento della vita quotidiana delle persone con disabilità.

Oltre a quanto esso possa essere determinate affinché gli stessi disabili possano diventare in prima persona progettisti e sviluppatori di siti accessibili.

Inoltre è necessario accertarsi che la normativa vigente venga rispettata con lo scopo, come disciplinato,  di rendere esecutiva la creazione di siti web accessibili in primis nelle pubbliche amministrazioni.

Questo al fine di adempiere al proposito di far partecipare tutti i cittadini alla comunità senza discriminazioni e nella tutela dei propri diritti e, di conseguenza, in conformità a questa concezione, consentire anche a privati e imprese di poter di buon grado uniformarsi al progetto nel più breve tempo possibile.

[1] MASERA A. e SCORZA G., Internet, i nostri diritti, Editori Laterza, Roma-Bari, 2016, pp.10-11.

[2] L’Italia con legge n°18 del 3 marzo 2009 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009) ha ratificato e resa esecutiva la “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità” e “Legge Stanca”, Legge 9 gennaio 2004, n. 4, “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” – Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2004 – per un approfondimento della Legge si veda https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/accessibilita-siti-web.

[3] Art. 3 della Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

[4] Art. 1 della Legge Stanca:1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione” – in http://www.camera.it/parlam/leggi/04004l.htm.

[5] Art.2 della Legge Stanca – in http://www.camera.it/parlam/leggi/04004l.htm.

[6] Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) adottato nella norma europea EN 301 549 – in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52016AG0013%2801%29 e in http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/01.01.02_60/en_301549v010102p.pdf.

[7] Per un approfondimento sull’ente in riferimento all’Italia si veda http://www.w3c.it/accessibilita.html.

[8] Per il dettaglio si veda https://www.w3.org/Translations/WCAG20-it/.
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